Secondo i giudici, l’omissione o il ritardo nell’invio della comunicazione Enea per un intervento agevolato con l’Ecobonus non devono essere considerati rilevanti per la possibile decadenza dallo sconto fiscale.
In verità, già nella sentenza della Cassazione 7657/2024 si stabilisce che la normativa non consente di considerare il termine di 90 giorni come perentorio, dal momento che la comunicazione Enea ha finalità “essenzialmente statistiche”.
Simile nelle conclusioni l’ordinanza 12422/2025 nella quale si legge che “la comunicazione all’Enea ha una specifica finalità, quella di consentire il monitoraggio del risparmio ottenuto a seguito degli interventi di riqualificazione energetica”; essa “è quindi prevista a fini essenzialmente statistici, ed appare perciò corretto ritenere non abbia la natura di un requisito per l’accesso alla detrazione”.
Nel caso in esame, alla richiesta dell’Agenzia delle Entrate della documentazione giustificativa degli interventi di riqualificazione energetica, il contribuente aveva presentato la documentazione in suo possesso in modo completo, ma non la comunicazione Enea.
Nella sentenza 12426/2025, la Cassazione richiama l’ordinanza 8019/2025 ribadendo che la comunicazione è “prevista a fini essenzialmente statistici, ed appare perciò corretto ritenere non abbia la natura di un requisito per l’accesso alla detrazione”. La previsione della decadenza “non può essere desunta né dalla specifica norma attuativa” né dalla “lettura sistematica dell’istituto”.
Proprio nell’ordinanza 8019/2025 si sostiene che “all’onere di trasmissione all’Enea dei dati relativi ai lavori eseguiti, non è espressamente ricollegata alcuna decadenza, che invece deve tassativamente evincersi quanto meno in via d’interpretazione sistematica della normativa primaria e secondaria”.
Rif e Art: di Redazione Tecnica /