Dall’11 dicembre 2025 il D.Lgs. 178/2025 liberalizza l’installazione del fotovoltaico sulle coperture anche in zona A: gli edifici sono aree idonee per legge, il vincolo urbanistico è neutralizzato e il parere della Soprintendenza diventa non vincolante. Esclusi solo i beni culturali con vincolo diretto.

Fotovoltaico in Zona A, scatta la liberalizzazione effettiva dall’11 dicembre 2025. Le coperture degli edifici sono considerati sempre come aree idonee e il parere della Soprintendenza non è più vincolante, tranne nel caso di beni tutelati.

Le novità grazie all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 178/2025 (correttivo al Testo Unico Rinnovabili) che, sommato alle modifiche introdotte dal decreto 175/2025 sulle aree idonee, ridisegna completamente il regime autorizzativo per gli impianti sulle coperture, neutralizzando di fatto sia i vincoli urbanistici che quelli paesaggistici. Chi opera in zona A può prendere atto che i dinieghi fondati su regolamenti comunali o su opposizioni generiche della Soprintendenza non hanno più base normativa.

Edifici qualificati come aree idonee per legge

Da parte sua l’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 190/2024, come modificato dal correttivo 178/2025, stabilisce che gli interventi ricadenti in aree idonee sono “non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati” e “compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti”.

In altri termini: un regolamento edilizio comunale che vieta genericamente l’installazione di pannelli fotovoltaici in centro storico è superato dalla norma primaria. Il vincolo urbanistico viene neutralizzato per legge per tutti gli edifici, senza necessità di variante urbanistica o deroga.

Parere paesaggistico obbligatorio ma non vincolante

In concreto: un parere negativo della Soprintendenza per ragioni estetiche, di impatto visivo o di contrasto con il contesto non impedisce il rilascio del titolo abilitativo. Se il parere non arriva nei termini, l’amministrazione procede comunque. Decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere, l’autorità procedente provvede sulla domanda di autorizzazione (articolo 11-quater, comma 1, terzo periodo). E per quanto riguarda l’ente in questione da parte sua non può prevedere dinieghi senza una valida motivazione.

L’unica eccezione: immobili con vincolo diretto

Il regime di liberalizzazione trova comunque il suo limite negli immobili oggetto di tutela diretta ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 42/2004).  Restano sempre esclusi dal regime di liberalizzazione, infatti, gli interventi che insistono su beni culturali in senso stretto, ossia quelli con vincolo individuale notificato.

Per questi immobili – un palazzo storico con decreto di vincolo, un monumento, un edificio notificato come bene culturale – il procedimento autorizzativo resta soggetto alle regole ordinarie e il parere della Soprintendenza mantiene carattere vincolante. La verifica va quindi fatta caso per caso attraverso consultazione dei registri dei beni culturali e degli atti di vincolo specifici depositati presso la Soprintendenza competente.

Regime transitorio e decorrenza

Conseguenze operative

Dal punto di vista operativo, per un intervento di installazione fotovoltaica su edificio in centro storico il procedimento è il seguente:

  1. Verifica che l’edificio non abbia vincolo diretto (parte seconda decreto legislativo 42/2004)
  2. Qualificazione dell’intervento come attività libera (se potenza fino a 12 MW integrato su copertura, ai sensi dell’Allegato A, sezione I, lettera a del decreto legislativo 190/2024) oppure come PAS se ricadente in area con vincolo paesaggistico
  3. Se PAS: presentazione istanza al Comune con richiesta di parere alla Soprintendenza
  4. La Soprintendenza esprime parere obbligatorio ma non vincolante
  5. Il Comune rilascia il titolo anche in caso di parere negativo, motivando le ragioni di pubblica utilità e sviluppo sostenibile

Il regolamento edilizio comunale che vieta genericamente i pannelli in zona A non può essere invocato come motivo di diniego. L’edificio è area idonea per legge e gli strumenti urbanistici devono ritenersi compatibili ex lege con l’intervento.

Tabella di riferimento

Aspetto Regime precedente (fino al 10 dicembre 2025) Nuovo regime (dall’11 dicembre 2025)
Edifici come aree idonee Non previsto esplicitamente. Gli edifici rientravano tra le aree idonee solo attraverso interpretazione dell’art. 20 comma 8 del D.Lgs. 199/2021 o rinvio ad altre disposizioni. Qualificazione espressa: “gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali” sono aree idonee (art. 11-bis comma 1 lett. l punto 3).
Vincolo urbanistico (regolamenti edilizi comunali) Molti regolamenti comunali vietavano o limitavano fortemente l’installazione di pannelli in zona A (centri storici). Il vincolo operava come ostacolo autorizzativo. Gli interventi in aree idonee sono “non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati” e “compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti” (art. 7 comma 1). Vincolo neutralizzato per legge.
Autorizzazione paesaggistica Necessaria salvo requisiti tecnici molto stringenti (integrazione architettonica, invisibilità, stessa inclinazione falda) ex art. 7-bis comma 5. Se requisiti non rispettati, autorizzazione paesaggistica obbligatoria e vincolante. Realizzazione “non subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione dell’autorità competente in materia paesaggistica” (art. 11-quater comma 1). Parere obbligatorio ma NON vincolante.
Effetti parere negativo Soprintendenza Parere negativo blocca l’autorizzazione. L’amministrazione non può rilasciare il titolo abilitativo. Parere negativo non impedisce rilascio titolo. L’autorità procedente provvede comunque sulla domanda. Se parere non arriva, si procede ugualmente.
Regime procedimentale Attività libera se rispettati requisiti art. 7-bis comma 5, altrimenti PAS con autorizzazione paesaggistica vincolante. Attività libera (fino 12 MW integrato su copertura, Allegato A D.Lgs. 190/2024) oppure PAS se in area vincolata (centro storico), ma con parere paesaggistico non vincolante.
Applicazione semplificazioni Semplificazioni art. 22 D.Lgs. 199/2021 per impianti in aree idonee (parere non vincolante, termini ridotti 1/3), ma edifici non espressamente qualificati come idonei. Semplificazioni art. 11-quater  se impianto ricade interamente in area idonea (comma 3). Per impianti su edifici condizione normalmente soddisfatta.
Eccezione: beni culturali con vincolo diretto Immobili vincolati parte seconda D.Lgs. 42/2004 soggetti a regime ordinario con autorizzazione paesaggistica vincolante. Immobili oggetto di tutela parte seconda D.Lgs. 42/2004 (beni culturali in senso stretto) esclusi dalle semplificazioni (art. 7 comma 2). Parere Soprintendenza resta vincolante.
Vincolo paesaggistico d’insieme (art. 136-142 D.Lgs. 42/2004) Autorizzazione paesaggistica necessaria e vincolante se non rispettati requisiti art. 7-bis comma 5. Non impedisce applicazione regime semplificato. Parere obbligatorio ma non vincolante anche in presenza di vincolo paesaggistico d’insieme.
Decorrenza Applicabile fino al 10 dicembre 2025. Applicabile dall’11 dicembre 2025, data di entrata in vigore D.Lgs. 178/2025.