Fotovoltaico e vincolo paesaggistico: il Consiglio di Stato frena i divieti basati sulla sola visibilità
Il fotovoltaico non può essere bloccato solo perché visibile da un punto panoramico. A ribadirlo è il Consiglio di Stato, che con la sentenza n. 4001/2026 ha censurato il parere negativo espresso dalla Soprintendenza nei confronti di un intervento di installazione di pannelli solari su un edificio situato in area vincolata.
Secondo i giudici, il giudizio paesaggistico non può fondarsi su valutazioni astratte o su categorie estetiche superate, ma deve tenere conto di tutti gli elementi concreti del progetto: le soluzioni di mitigazione proposte, l’effettivo impatto visivo, la proporzionalità delle prescrizioni imposte e, soprattutto, gli obiettivi pubblici legati alla transizione energetica.
Il caso
La vicenda riguarda un intervento di demolizione e ricostruzione di un fabbricato collocato in un contesto sottoposto a vincolo paesaggistico per ragioni storico-naturalistiche. Nel corso dei lavori, la società proprietaria aveva chiesto l’autorizzazione per installare pannelli fotovoltaici sulla copertura dell’edificio.
Il Comune, sulla base del parere reso dalla Soprintendenza, aveva negato l’autorizzazione. In un primo momento, il TAR Lombardia aveva già rilevato un vizio di impostazione, ritenendo che il diniego fosse fondato su una valutazione troppo rigida e priva di un reale esame delle misure di mitigazione proposte dal privato.
A seguito di un nuovo passaggio istruttorio, la Soprintendenza aveva confermato il proprio orientamento negativo, sostenendo che i pannelli sarebbero stati ben visibili dalle colline circostanti e avrebbero alterato la percezione complessiva del borgo antico. Come soluzione alternativa, era stata proposta l’installazione su pergolati interni alla corte, ipotesi poi ritenuta non idonea sotto il profilo tecnico ed energetico.
La posizione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, chiarendo che i pannelli fotovoltaici non possono più essere considerati, in via generale, come elementi estranei o deturpanti rispetto al paesaggio costruito. Al contrario, essi rappresentano oggi una componente ormai diffusa e integrata nello stile architettonico contemporaneo.
Per i giudici, la tutela del paesaggio resta certamente un valore primario, ma deve essere bilanciata con altri interessi pubblici ugualmente rilevanti, come la produzione di energia da fonti rinnovabili, e con l’interesse privato al risparmio energetico.
Ne consegue che un eventuale spostamento dell’impianto su altre aree dell’edificio può essere imposto solo se la soluzione alternativa sia non solo esteticamente preferibile, ma anche concretamente praticabile sul piano tecnico e compatibile con il rendimento energetico dell’impianto. Se la diversa collocazione compromette l’accesso agli incentivi o riduce in modo significativo l’efficienza dell’intervento, la prescrizione diventa sproporzionata e quindi illegittima.
Nessun diniego automatico
Uno degli aspetti più rilevanti della decisione riguarda il metodo seguito dall’amministrazione. Secondo il Consiglio di Stato, la Soprintendenza ha espresso un giudizio sostanzialmente aprioristico, fondato sulla sola visibilità dai punti di osservazione esterni e senza un vero confronto con le soluzioni progettuali proposte dal privato.
In particolare, non sono state adeguatamente considerate le misure di mitigazione, come l’uso di pannelli cromaticamente compatibili con le tegole o la diversa distribuzione sulle falde meno esposte. Da qui il rilievo di irragionevolezza del provvedimento.
Una decisione in linea con la nuova disciplina
La sentenza si inserisce in un quadro normativo profondamente mutato, nel quale il legislatore ha progressivamente favorito la diffusione degli impianti da fonti rinnovabili. Le recenti riforme in materia di autorizzazioni per gli impianti FER vanno infatti nella direzione di una maggiore semplificazione e di un bilanciamento più attento tra tutela del paesaggio e transizione energetica.
Il messaggio del Consiglio di Stato è chiaro: il fotovoltaico non può essere respinto per principio, né trattato come un corpo estraneo rispetto al contesto architettonico. Ogni valutazione deve essere concreta, motivata e proporzionata, tenendo conto sia dell’impatto visivo sia della funzione energetica dell’intervento.